Art. 1.
(Limite a retribuzioni ed emolumenti a carico del pubblico erario).

      1. Il trattamento economico onnicomprensivo di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, parlamentari nazionali, consiglieri regionali, consulenti, membri di consigli di amministrazione, i cui emolumenti sono posti a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.
      2. Il rimborso, posto a carico dello Stato, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, delle spese di viaggio in aereo sostenute dai soggetti di cui al comma 1 spetta nel limite delle spese previste per la classe economica.
      3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 467 è abrogato.
      4. Nessun atto comportante spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.

 

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      5. In caso di violazione del comma 1, l'amministratore che ha disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti in solido al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. La violazione del comma 4 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro a carico dell'amministratore che ha disposto l'erogazione del pagamento.
      6. Le regioni adeguano ai princìpi di cui al presente articolo la disciplina relativa a compensi e rimborsi spese. Tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.